Tabula rosa: abolite le consigliere territoriali di parità | Giulia
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Tabula rosa: abolite le consigliere territoriali di parità

Ha destato molto allarme l'annuncio che in ossequio ad una direttiva europea verranno abolite le consigliere territoriali di parità tramite un decreto del governo. Lo analizza per noi Alida Castelli, socia di Giulia Lazio e Consigliera di Parità della Regione Lazio dal 2003 al 2017

Tabula rosa: abolite le consigliere territoriali di parità
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Alida Castelli Modifica articolo

6 Marzo 2026 - 10.25


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Nel 2025 in Italia lavora 1 donna su 2. Se la donna abita al sud  ne lavorano 1 su 3. Se le donne sono giovani hanno tassi di occupazione minori, pur con  livelli di istruzione maggiori rispetto ai colleghi maschi e con stipendi inferiori.
Le donne lavoratrici che percepiscono stipendi part-time sono la maggioranza (sia volontario che involontario) e sono di solito inquadrate in lavori a basso reddito. Se poi sono single o madri single sfiorano la povertà.
Tutto questo, anche a sistemi previdenziali vigenti, vuol dire bassa pensione, e per le prossime generazioni anche peggio.

Ora, il Governo adotta la Direttiva  (EU)  2024/1499  del Consiglio, del 7 maggio 2024, e la Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento Europeo che introducono un quadro giuridico vincolante in materia di organismi di pari opportunità[1]. Lo fa attraverso il meccanismo giuridico del decreto legislativo in attuazione della Direttiva su cui il Parlamento esprime un parere, con l’obiettivo di assicurare «la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica, ed in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale e, tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale, accesso a beni e servizi e relativa fornitura, nonché in materia di occupazione e impiego».

Benissimo: ce lo chiede l’Europa! Finalmente! Abbiamo inventato l’Organismo per la parità, quale autorità indipendente.

Ma c’è un problema. L’Italia si è dotata già da anni di organismi di promozione delle pari opportunità per tutti. Fin dal 1991. Il “Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici” è abolito con il suo Comitato Tecnico che doveva esprimere pareri vincolanti in materia di discriminazioni sul lavoro abolito già da anni con il Job Act. Reinventato ora in un Comitato Tecnico che era struttura dell’analogo istituto.

E, soprattutto le Consigliere di Parità, sono abolite nella loro articolazione territoriale: nazionale, regionale e provinciali (ora definite di area vasta o metropolitana, ma sempre quello è il territorio). Tutta questa organizzazione, che era stata rodata sul campo con difficoltà ed ostacoli che ogni singola Consigliera ha tentato di superare, nonostante difficoltà procedurali, istituzionali e anche economici, ora viene soppressa.

Sarebbe troppo lungo descrivere le loro azioni. Facciamo parlare la relazione al decreto che le vuole abolire:

«Per quanto concerne  le discriminazioni fondate sul genere, dai dati forniti i dalla rete delle Consigliere di parità si rilevano circa 2000 segnalazioni all’anno per quanto concerne le discriminazioni individuali [nell’ultimo triennio] e oltre 250 azioni collettive. Tali dati evidenziano, altresì la limitata capacità dell’attuale organizzazione di rispondere alle singole esigenze di tutela manifestate alle lavoratrici e ai datori di lavoro, dal momento che, a causa di risorse non adeguate alle funzioni da svolgere le Consigliere riescono a prendere in carico rispetto alle esigenze».

Allora una soluzione sarebbe stata quella di dotare le consigliere di risorse adeguate, per esempio. Invece dal 2000, anno in cui venne adottata la legge che istituiva le consigliere di parità regionali e provinciali in una rete con la consigliera di parità nazionale, le risorse di anno in anno sono state ridotte, quasi azzerate.
Eppure i compiti erano importanti: individuazione delle discriminazioni, costituzione in giudizio al fianco o al posto della lavoratrice, richiesta di rimozione delle discriminazioni  senza andare in giudizio.

Tutto questo viene soppresso e dato in carico ad un “autorità indipendente”, l’Organismo di Parità, sulla cui indipendenza bisognerebbe probabilmente discutere meglio. Certo situata Roma, in un  «luogo accessibile e fruibile per tutte le persone».

Si è deciso di sopprimere un antenna territoriale per sostituirla con una struttura centrale che, tra l’altro, ha anche l’ambizione di essere raggiungibile da tutte le aree rurali, infatti «l’Organismo per la parità esercita le funzioni di cui al presente articolo sull’intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle zone rurali e remote, e garantisce l’accesso ai propri servizi su base paritaria e gratuitamente, escludendo ogni tipo di barriera alla presentazione di denunce, anche mediante accomodamenti ragionevoli a beneficio delle persone con disabilità». Insomma quattro parole per il tutto: per i disabili per aree rurali e remote …
Ad un certo punto del Decreto si afferma comunque che si potrebbe anche pensare a strutture territoriali sempre se c’è l’accordo con le stesse strutture territoriali e qui un dubbio dovrebbe presentarsi: se già ci sono, perché abolirle per poi ricostituirle?

Ma sulle funzioni dell’Organismo per la parità ci sono altri dubbi.

Come recita il primo articolo del decreto 198/2006 all’articolo 4: «L’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività». Siamo tenuti  ad esercitare il famoso mainstreaming di genere [2]. E le funzioni  delle Consigliere di parità lo prevedevano, dovevano essere presenti nei tavoli di concertazione regionali e provinciali e presenti nei Tavoli di Sorveglianza in cui si discute dei fondi comunitari e di come si utilizzano. L’Organismo di parità centrale  pur con i suoi numerosi componenti sarà in grado di intervenire nei tavoli regionali con le necessarie competenze sul territorio comprese le “ zone rurali e remote,” che sembrano piacere tanto agli estensori del decreto? Avanzerei dei dubbi.

Ed infine, ma non per importanza: il Codice delle Pari Opportunità prevede l’art. 46. Tale articolo, controverso, sconosciuto e ostacolato (nella sua prima stesura nel 1991 fu oggetto di un ricorso al TAR Lazio da parte di Confindustria), prevede che ogni due anni le aziende (ultimamente quelle con oltre 50 dipendenti) forniscano alle Consigliere di parità regionali il rapporto sul loro personale. E’ l’unico rapporto che riesce a fotografare il pay gap all’interno delle aziende. Le difficoltà di acquisizione dei rapporti e la loro elaborazione potrebbero essere oggetto di un vero e proprio trattato, ma la loro importanza è vitale per conoscere la vera situazione dei lavoratori e delle lavoratrici.

Nel decreto non se ne parla, sicuramente i firmatari diranno che è ricompreso nelle funzioni del nuovo organismo. Il dubbio resta.

La rete delle Consigliere di parità è perfetta? Forse no, valgono molto le capacità individuali, in primis la libertà di pensiero ed il coraggio personali di sapere che, come diceva una mia vecchia maestra parafrasando Dante, «le pari opportunità di genere sono spiacenti a dio ai nemici suoi». Privarsene un peccato.

Del resto la Direttiva che impone questo obbligo all’articolo 20 recita:
Requisiti minimi:
1.Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva.

2.L’attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nelle materie trattate dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE.

E questo dovrà essere tutto da dimostrare!


  1. Qui si parla solo delle norme contenute nel dlgs 198/2006 relative alle pari opportunità di genere e non dell’UNAR che viene comunque ricompreso nel decreto attuativo ↩︎
  2. Valutazione delle implicazioni per uomini e donne di ogni azione pianificata (politiche, leggi) per raggiungere la parità.
    ↩︎
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